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NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2026: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA REVISIONE PREZZI
13 Gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) riforma in modo incisivo la disciplina emergenziale sulla revisione prezzi nei contratti pubblici. I commi 487-494 introducono un nuovo assetto che, pur restando transitorio per i contratti più risalenti, punta a rendere strutturale la gestione dei costi.
La principale novità è l’istituzione del prezzario nazionale (comma 487), da adottarsi con decreto MIT-MEF entro 180 giorni. Esso non sostituisce i prezzari regionali, ma funge da strumento di coordinamento e supporto per la loro definizione e per i prezzari speciali. È aggiornato annualmente e indica fasce di variazione dei prezzi tenendo conto delle specificità territoriali. Regioni e stazioni appaltanti devono motivare eventuali scostamenti, introducendo così un principio di maggiore uniformità nazionale.
I commi 488-489 istituiscono presso il MIT l’Osservatorio sui prezzari delle opere pubbliche, con il compito di predisporre il prezzario nazionale, monitorare l’applicazione delle clausole di revisione prezzi (anche a campione sui grandi appalti) ed esprimere pareri non vincolanti sulla congruità dei costi dei progetti finanziati con risorse statali o UE.
Il comma 490 disciplina il regime transitorio per gli appalti di lavori banditi sotto la normativa previgente al d.lgs. 36/2023, con offerte presentate entro il 30 giugno 2023. Per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026, i SAL sono aggiornati applicando i prezzari regionali, anche in deroga alle clausole contrattuali. I maggiori importi sono riconosciuti nella misura del 90% per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e dell’80% per quelle presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Il MIT deve effettuare una ricognizione degli interventi interessati.
Per i contratti ANAS e FS (comma 491) sono prorogate le misure speciali fino all’adozione dei nuovi prezzari e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con un meccanismo di adeguamento specifico e un tetto massimo del 35% per alcuni interventi.
Infine, i commi 492-493 disciplinano le coperture finanziarie: restando fermo il FOI, le stazioni appaltanti devono attingere prima alle somme per imprevisti (fino al 70%) e poi ai ribassi d’asta. Quando le risorse per la revisione prezzi sono impegnate per l’80%, scatta un obbligo di attivazione tempestiva, anche mediante riduzione della programmazione o utilizzo delle economie da varianti in diminuzione.
Per le restanti novità si rimanda alla lettura integrale del testo di legge.
Redattore: Redazione UPI