Con la progressiva chiusura della fase straordinaria legata al PNR, torna centrale per Province e altri enti locali la gestione del personale a tempo determinato: si può “stabilizzare” chi ha lavorato per progetti PNRR? Si possono usare le riserve nei concorsi per trasformare l’esperienza in un’assunzione? La risposta, nel quadro vigente, è chiara: servono però distinzioni nette.
La stabilizzazione in senso proprio trova oggi il perno nell’art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023 (conv. L. 74/2023): fino al 31 dicembre 2026 gli enti possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con almeno 36 mesi di servizio (anche non continuativi) negli ultimi otto anni. Ma le condizioni sono stringenti: rapporto maturato presso l’amministrazione che assume (o, nelle gestioni associate, presso gli enti aderenti), reclutamento originario con procedure conformi all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, valutazione positiva e colloquio selettivo, oltre al rispetto delle facoltà assunzionali.
Diversa la logica delle riserve nei concorsi: il D.L. 80/2021 consente di destinare fino al 40% dei posti a chi abbia maturato 36 mesi a TD in attività connesse al PNRR. Non è una stabilizzazione: la riserva opera dentro un concorso ordinario e non esonera dalle prove. Inoltre si calcola sul singolo bando: niente percentuali sull’intero piano assunzionale, niente somme tra procedure diverse, niente estensioni a strumenti non concorsuali.
Conclusione operativa per gli enti: stabilizzazioni e riserve sono strumenti differenti, con presupposti e limiti propri. Confonderli espone a scelte non sostenibili e contenzioso, proprio nella delicata fase post-PNRR.
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Redattore: Redazione UPI